Art. 8.

      1. All'articolo 2628 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000»;

          b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

              «Nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 2621-bis si applicano la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da euro 100.000 a euro 300.000»;

          c) al terzo comma sono premesse le seguenti parole: «Nei casi di cui ai commi primo e secondo,».